Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore: 1) viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione; 2) non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.
La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. ...
Scritto da: Eugenio Spira
RispondiEliminaLa procedura indicata per il caso di sottrazione internazionale del minore, appare subito complessa e comunque non risolutiva. Un genitore che viene a trovarsi in questa situazione, pur avendo una buona disponibilità economica, è portato a rinunciare al figlio. Ciò perché la vessata materia, non chiara, porta il malcapitato ad impigliarsi nella rete della burocrazia. Invece di pensare a risolvere il problema, accettiamo già che un genitore possa sottrarre il figlio all´altro genitore e portarlo fuori dalla nazione. Se partiamo da qui e teniamo conto dell´elevato stato di conflittualità esistente in materia, dobbiamo pensare a fare imporre agli operatori della giustizia percorsi procedurali con prescrizioni e condizioni che prevengono queste situazioni. Vuol dire che, il giudice, specialmente quello italiano, invece di usare schemi prestampati in sede di separazione e, invece di far firmare subito accordi tra le parti che non sono stati preventivamente messi a disposizione delle stesse, deve fare il giudice con la "G" maiuscola, caso per caso, avendo cura di accertarsi sul profilo dei genitori e disponendo negli accordi condizioni di decadenza della parte del contratto violato. Il genitore che ha intenzione di sottrarre il minore, deve sapere la conseguenza a cui può andare incontro. In tal caso, le leggi internazionali, in materia penale, possono essere subito attivate, senza che si debba ricorrere alle convenzioni internazionali, agli accidenti giudiziari, etc. La materia, invece di complicarla, ormai, dobbiamo renderla agevole, semplice e d´immediata applicazione, perché, anche nel caso d´affidamento esclusivo, il minore, per le leggi internazionali, deve vivere i rapporti culturali di entrambi i genitori e, nessuno dei due, può essere favorito. Già l´affidamento esclusivo, di per se contrario al supremo diritto del minore, per "gli sproloqui giuridici", rinvenuti nella giurisprudenza italiana, gli ha aggravato la condizione di serenità e di dignità.