venerdì 23 gennaio 2015

Europa condanna Italia: diritto dei nonni a vedere i nipoti. Noi paghiamo, i giudici no


Europa condanna Italia: diritto dei nonni a vedere i nipoti. Noi paghiamo, i giudici no









La solita storia all'italiana: una separazione, si discrimina uno dei due genitori (il padre), l'altro genitore (ovviamente il "collocatario") lancia false accuse di abuso, "il genitore che non partorisce" non vede più i figli - ma, si sa, sono le "cautele" derivanti dalla verifica delle accuse - e i nonni di quello fanno la stessa fine. In più, i figli "si abituano" (con la violenza) a non avere le cure di entrambi i genitori, ed il risultato sperato da chi ha ordito la trama (criminale) viene raggiunto. A cose fatte, dopo qualche grado di giudizio e diversi anni, arrivano la condanna dell'Europa ed il risarcimento di qualche spicciolo, che in realtà non risarcisce un dolore che le vittime (figli, genitore e nonni) si porteranno dietro per tutta la vita. 

A monte di tutto, gli italiani pagheranno questo risarcimento e i giudici imperiti e svogliati rimarranno impuniti.


segue: http://www.adiantum.it/public/3611-europa-condanna-italia--diritto-dei-nonni-a-vedere-i-nipoti.-noi-paghiamo,-i-giudici-no.asp

venerdì 9 gennaio 2015

Sotto quale CUPOLA?



Ricatti e trappole insidiano l'affare dei minori a Roma



Re Giorgio, il nostro Presidente della Repubblica, ha ragione quando lamenta che la magistratura si deve spogliare dall'ansia di fare“protagonismo”. E' la sete qualunquistica che trascina l'uomo nel vortice di questa epoca, senza ritegno e senza rispetto del cittadino il quale pretende invece giudici coraggiosi ed una GIUSTIZIA giusta.

L'ansia fa dimenticare funzione e doveri e porta il magistrato a sbagliare e ad accanirsi nell'errore anche contro la stessa giustizia, pur di non ammetterlo.

La confusione giudiziaria finisce per diventare una feroce spada per il malcapitato che distrutto nei sentimenti, diviene una vittima di se stesso in questa società ammantata di falsi principi ed ipocriti corollari. La beffa comunque produce danno e il danno finisce nel solito posto dell'ortolano.

Riporto per sintesi una vicenda vera accaduta e ancora in corso che per la confusione del solito protagonismo ha portato il caso in un tunnel da cui magistrati e istituzioni territoriali non sanno come uscire e pur di non ammettere di aver sbagliato, persistono nell'errore, sapendo di provocare la morte sentimentale e psicologica di un bambino, da quasi due anni in attesa di ricomporsi col padre..

Un collegio del tribunale per i minorenni di Roma, nel settembre 2011, chiamato a decidere sulla richiesta di parte femminile per l'affidamento esclusivo del figlio e la decadenza della potestà genitoriale del padre, dopo dieci mesi di indagini, istruttoria e approfondimenti, in data 16 luglio 2012 respinge il ricorso e dichiara che sono insussistenti i presupposti su cui poggia la domanda. In buona sostanza il collegio accerta anche che le denunce inserite per rafforzare la richiesta sono risultate false.

La signora, non soddisfatta, bene “ ammanicata “ nelle istituzioni socio-sanitarie trova l'amica di collegamento, che con una relazione di favore le sostiene la pretesa.

La Corte di appello della Giustizia minorile romana, mentre padre e figlio si ritrovano felici a fine estate, riprendendo il rapporto come prima, dopo una udienza durata il tempo disbrigato di qualche ora, senza alcuna istruttoria integrativa, in data 15 gennaio 2013 accoglie le lagnanze della donna, già esaminate e rigettate dal primo giudice e decide, intuitu personae, con un decreto depositato il 4 marzo, di affidare il bambino esclusivamente alla madre e di rimettere alla gogna del fantomatico percorso protetto padre e figlio, per esaminare la capacità genitoriale di lui.

Con un provvedimento, privo di riferimento normativo o di scienza giuridica, il Giudice di Appello affida ai Servizi del Municipio 2 del Comune di Roma l'incarico di accertare, attraverso un programma, non esplicitato, che quel genitore sa fare il padre. E' come se attraverso atti e documenti generici si volesse provare che quel giudice ha la capacità togata di sapere fare il magistrato o che quel giudice che dispone in materia minorile sa fare la madre e questa condizione le consente di verificare la capacità genitoriale del coniuge.

Chi lo deve accertare poi sono alcuni assistenti, figli di famiglia, in cerca di occupazione e al servizio di una cooperativa del “giro”.!? Una assurdità che purtroppo fa giustizia incontestabile!

I Servizi sociali non sanno eseguire il provvedimento e tra una diffida e l'altra decidono di affidarlo ad una Cooperativa amica, la quale con metodi e sistemi non codificati e non legittimati, mette padre e figlio a giocare in un appartamento privato alla presenza di un assistente esterno di cui non si conoscono né qualificazioni professionali e né provenienza di “casta”.

Dopo circa 12 incontri dal 6 maggio al 27 giugno 2013 il minore che ha un rapporto molto confidenziale, si infastidisce e rifiuta apertamente quel percorso, ripetendo all'assistente di turno che lui e il padre sono sempre stati bene insieme all'aperto e liberi.

Il padre, a questo punto dopo avere contestato tutto il procedimento, intuisce che il percorso può arrecare pregiudizi al figlio, affetto da malattia rara, lo interrompe e chiede il rilascio di un certificato di garanzia di idoneità di quanto disposto.

Intanto il 7 luglio 2013 viene pubblicato il decreto della Corte di appello. emesso il 4 marzo, dopo che nella stessa data il legale del genitore, sulla scorta dei verbali di incontri già avvenuti, aveva presentato istanza al Tribunale per la revoca del provvedimento della Corte di Appello. Coincidenza ?

La cooperativa insiste per fare gli incontri, senza un programma e neppure un calendario, i servizi socio-sanitari si rifiutano di rilasciare il certificato di idoneità del percorso e il Giudice della Corte di Appello non risponde alle richieste.

Passa l'estate 2013 e passano anche le festività di Natale. Padre e figlio si sentono per telefono, senza vedersi e neppure la magistratura assume iniziative. Infatti il Decreto della Corte di appello dispone che i due devono fare un percorso protetto, ma non dispone che non possono vedersi.

Non è accaduto, ma se i due si fossero incontrati per strada ed il bambino fosse accorso tra le braccia del padre, che cosa sarebbe accaduto? Chi lo avrebbe vietato? la madre? E se il minore non avesse prestato ascolto al divieto?

L'8 novembre 2013, il Collegio sempre di genere, dopo un ragionamento “al femminile “, senza richiamare i verbali allegati degli incontri avvenuti e senza alcun supporto giurisprudenziale, dichiara che le eccezioni sollevate dal padre sono di merito e non attengono al provvedimento emesso per cui respinge l'istanza e lo rimanda al provvedimento della Corte di Appello.

In buona sostanza il collegio del tribunale dice: non mi interessa quello che tu hai rilevato, devi rifare ciò che ha stabilito la Corte di appello, anche se è sbagliato o non è possibile fare.

La disposizione infatti non può essere eseguita perché il Comune non ha una struttura pubblica, l'incarico è stato affidato ad una cooperativa e il minore non ha voluto continuare con quegli incontri.

Ma non è finita! A gennaio del 2014 la signora , affidataria esclusiva, senza alcun assenso dell'ex marito si trasferisce a Milano col figlio.

Il padre informa tutti i soggetti intervenuti nel caso: Tribunale, P.M, Giudice della corte di Appello e Servizi territoriali. Nessuno risponde!

A febbraio 2014, il legale del genitore padre presenta istanza al Tribunale con la nuova legge ( L.219/12-D.Lgs. 154/2013), per fare ascoltare il minore il quale ha ormai dieci anni. Passa tutto l'anno 2014, in assoluto silenzio, mentre padre e figlio si sentono continuamente per telefono in attesa che la situazione si sblocchi.

In data 12 dicembre 2014, il genitore interessato, recatosi in Tribunale per depositare altra istanza di sollecito con una memoria, viene a sapere, per caso, che il 17 ottobre 2014, lo stesso Collegio del Tribunale dell'8 novembre 2013 ha, senza comunicarlo alla parte, emesso un altro provvedimento su iniziativa del P.M attivata il 26 marzo 2014.

Il collegio, dopo sette mesi, ha respinto l'istanza del P.M con una motivazione che offende qualsiasi intelligenza abituata a ragionare sulla sequenza logica dei fatti.

Gli stessi giudici dell'8 novembre 2013, questa volta, non richiamano più il decreto della Corte di Appello, ma sostengono che la situazione è ancora conflittuale.

La decisione porta ad una sola conclusione: La giustizia non vuole o non può risolvere il caso!

Il P.M ha assunto l'iniziativa per sollevarsi dalla responsabilità funzionale mentre il collegio, sempre lo stesso (!?) ha deciso con due provvedimenti che fanno acqua da tutte le parti.

Infatti tutti, magistrati e servizi interessati sanno che da oltre 3 anni la coppia vive in pace perché lei (l'unica parte conflittuale) si è rifatta una vita con un altro compagno dal quale ha avuto un altro bambino e vive a Milano da un anno.

P.M e Tribunale per i minorenni di Roma sapevano e non hanno voluto assumere iniziative perché lei, la madre del minore,illecitamente si è trasferita senza consenso dell'ex marito, sottraendo dolosamente il minore alla disposizione del provvedimento della Corte di appello e soprattutto alle cure filiali del padre come prescrive la legge.

Una magistratura attenta avrebbe deciso per altri risvolti. Il caso invece deve restare così come intrappolato! Così è deciso senza motivi!

Lo stesso collegio del Tribunale, non ricusato da chi aveva l'obbligo di farlo, col decreto dell' 8 novembre 2013 ha respinto l'istanza perché il genitore doveva attenersi al provvedimento della Corte di Appello, mentre col secondo del 17 ottobre 2014 (dopo un anno), tenuto gelosamente nascosto, ha respinto la richiesta del P.M per presunta conflittualità.

Dunque è confusione giudiziaria o vi é altro celato motivo che impedisce padre e figlio di vedersi e di frequentarsi?Sotto quale “CUPOLA” opera chi ha complottato la trappola di questo vergognoso comportamento? A quale prezzo? Chi c'è dietro la Cooperativa che ha preteso di continuare incontri fasulli e inutili, senza programmi, a tempo indeterminato al solo scopo di sottrarre ingenti somme dalle finanze del Comune?

Re Giorgio si lamenta del protagonismo della magistratura quando questo è assunto per fare carriera, ma non si lamenta quando il protagonismo istituzionale affonda le radici in ben altre motivazioni.

Nessun tribunale può decidere nella sfera affettiva del minore e nessun giudice ha il metro giusto e valido per valutare la capacità genitoriale.

Case protette ed incontri forzati sono solo occasione per aprire lucrosi contenziosi.

Sorge spontaneo l'interrogativo: ma questa giustizia si comporta allo stesso modo con casi di genitori separati che riguardano magistrati?

Agli archivi l'ardua sentenza!!!

Altre considerazioni, pur di logica giuridica, sono sottratte alla libera e pubblica discussione per evitare rigurgiti di risentimenti e spropositi di vendetta.

avv. Gerardo Spira

link: http://www.genitoriseparati.it/a/index.php?option=com_content&view=article&id=315:sotto-quale-cupola&catid=49:comuicati-stampa&Itemid=93

martedì 11 novembre 2014

La Giustizia minorile non ha alcun rispetto dei diritti e della dignità della persona del minore!

Avv. Gerardo Spira


I genitori si separano, discutono e litigano per un euro di mantenimento in più al mese, per qualche ora in più di frequenza col figlio, mentre la Giustizia partecipa alla contesa parteggiando ora per l'uno, ora per l'altro. Nessuno giudice ha pensato di imporre ad entrambi di svolgere il proprio ruolo assegnato dalla legge.

Di fronte ad una mancanza la giustizia decide di limitare i poteri al genitore o di togliergli il figlio, invece di incollarlo con la forza ad entrambi.

Con la crisi del matrimonio sono messi in discussione diritti, sentimenti e futuro di persone vittime di puntigli, strumentalizzazioni e accanimenti giudiziari.

La volontà del legislatore è affidata alla responsabilità di Istituzioni gestite e rappresentate da soggetti che, divenuti intoccabili ed inamovibili, hanno costruito un potere più cancerogeno di quello criminale.

Nel mondo minorile, per il diffuso "meticciato giudiziario-istituzionale", il diritto assume toni, configurazioni e connotazioni propri di una cultura intrisa di ricatti, di vendette e di violenti stupri psicologici.

La giustizia minorile è finita per essere sottomessa agli umori personali e famigliari di soggetti che trattano i sentimenti, il dolore e i desideri di un bambino con il metodo di una pratica burocratica.

Il principio di snellimento e accelerazione delle procedure, tanto sostenuto dal legislatore, è usato su moduli o modelli prestampati, raffazzonati con domande che non riguardano il minore, la sua vita e i suoi interessi, ma il costo di una concessione o autorizzazione di tempi di vita e di relazioni.

I tribunali per i minorenni, vanno soppressi e subito perché non sono garanti della giustizia certa ed imparziale e non riscuotono la fiducia del cittadino.

Bene la riforma in corso! speriamo che l'avvocatura, individuata al posto della magistratura, sappia cogliere il momento per partire col piede giusto e con una visione diversa, ponendo al centro delle composizioni il minore e i suoi diritti come riconosciuti e sanciti dalle Carte internazionali, ma soprattutto sappia tenere Giudici e Servizi socio-sanitari lontani dalle questioni minorili.

La storia del caso, che seguo, come si è svolto tra Tribunale per i minorenni e Corte di appello di Roma non è solo un esempio di mala giustizia ma l'esempio classico di come la magistratura e i Servizi socio sanitari nella Capitale d'Italia si siano accaniti, con perfidia inaudita contro un padre, riconosciuto dalla stessa moglie attento e corretto, per togliergli il figlio, contro la volontà chiaramente espressa dal minore, senza alcun rispetto dei suoi diritti e della sua dignità, pur in presenza di una malattia rara.



Nel novembre del 2011, dopo una serie di false denunce strategicamente attivate, la moglie del mio assistito, presenta ricorso al Tribunale per i minorenni di Roma, per ottenere l'affidamento esclusivo del bambino e togliere al padre la potestà genitoriale. I presunti motivi vanno dal mancato mantenimento alla manipolazione del bambino

Il minore, per l'accordo omologato dal tribunale, viveva con la madre, ove era stato “collocato”.

Il Tribunale, sul ricorso della madre, sospende cautelativamente la potestà del genitore e dispone un percorso protetto padre-figlio, incaricando i Servizi del Comune di Roma per l'esecuzione.

Il mio assistito, pazientemente si sottopone alla decisione certo del rapporto col figlio. Il servizio, per la mancanza di strutture a Roma, viene affidato, non si sa da chi, senza l'assistenza pubblica, ad una cooperativa?!

Dopo due incontri, per la particolare situazione di salute del bambino, il padre segnala che a suo avviso, come ha potuto constatare, il figlio non tollera quella specie di incontri ed informa che lo stesso ha manifestato il desiderio di volere stare con lui e col fratello fuori da quei luoghi.

Dopo una accurata istruttoria il Tribunale, contro la relazione di una psicoterapeuta dell'ASL Roma/a e contro il parere del P.M, emette decreto il 16 luglio 2012 col quale rigetta il ricorso, dichiarando completamente insussistenti i presupposti fondanti la richiesta.

In uno Stato di diritto, decretate le accertate falsità, correva l'obbligo di aprire procedimento penale contro tutti coloro che avevano rese dichiarazioni false e si erano resi responsabili del tentativo di trarre in inganno la Giustizia . Qualcuno aveva ordito il complotto. Sarebbe finita qui la questione !

Padre e figlio riprendono rapporti, come prima, secondo gli accordi della separazione, tra gli incidenti di percorso frapposti dalla madre e sostenuti da una cultura di difesa impregnata di odio verso il maschio.

Lei promuove reclamo alla Corte di appello, riproponendo la stessa richiesta, col sistema tecnologico del copia ed incolla.

All'udienza del 15 gennaio 2013, vengono, velocemente, sentite le parti e il P.M che questa volta si esprime per il rigetto del reclamo.

Il 4 marzo 2013, dopo che il genitore aveva accompagnato il figlio a scuola, in costante e normale ripresa delle frequentazioni, viene a conoscenza che la Corte di Appello aveva stravolto la decisione del Tribunale emessa dopo dieci mesi di istruttoria, decidendo per l'affidamento esclusivo alla madre e per la ripetizione del percorso protetto, come richiesto dalla solita funzionaria ASL

Il collegio della Corte di appello, senza alcuna altra istruttoria integrativa e giustificativa, sulla base delle stesse richieste di parte, già esaminate e rigettate dal Tribunale ribalta la decisione del primo giudice e dispone per un provvedimento sconclusionato, confuso, contraddittorio e intriso di risentimenti vendicativi.

Il Giudice della Corte di appello stende la relazione nel periodo in cui padre e figlio, ignari di quanto si decideva sulla loro pelle, si incontrano senza alcun ostacolo, si vedono, vivono i fine settimana come prima, trascorrono un residuo di vacanza estiva e quelle natalizie a casa della famiglia paterna al mare.

Mai in questo periodo la madre ha creato problemi all'ex marito, mostrandosi stranamente serena e generosa. Probabilmente nascondeva il segreto sul piano che aveva ordito e concordato che non era riuscito davanti al Tribunale.

Infatti il Giudice della Corte di Appello, mentre decide, non si accorge che il minore vive felicemente il rapporto col padre e non si pone la domanda :” dove sta il bambino, con chi vive e come vive”. Quel Giudice non dispone, nel dubbio, nemmeno una sommaria indagine, per accertare come stava la situazione.

Quel Giudice, attraverso la lettura del reclamo, che un suo più attento collega aveva respinto, sulla base del “ sentito”, inopinatamente decide di togliere il figlio al padre e dispone di ripetere il percorso protetto, senza acquisirne il certificato abilitativo.

Quel Giudice, nella sua qualità di peritus peritorum, si è assunta la responsabilità della decisione, provocando, per gravissima negligenza, come è accaduto, una pericolosa condizione che nessun altro giudice ora intende sciogliere.

Il provvedimento viene notificato ai Servizi sociali del Municipio 2 del comune di Roma, con la disposizione di programmare ed organizzare gli incontri in collaborazione con l'apposito servizio dell'ASL.

Rientra in gioco la dirigente del servizio ASL Roma/a, amica della madre del minore e ricusata per avere reso una relazione, senza alcuna garanzia legale, al solo fine di coprire gravissimi fatti riferiti dal bambino.

Il mio assistito, in seguito alle pressioni telefoniche del figlio e dopo apposite diffide riesce ad ottenere l'incontro, per la programmazione del percorso, in cui mi costituisco come legale.

Nell'incontro del 5 maggio 2013 il padre del minore, chiede di avviare il procedimento e di stabilire il protocollo per il programma e le modalità di organizzazione del percorso. Le responsabili del Comune dichiarano che gli incontri si faranno secondo un calendario da concordare, senza alcun programma, in una struttura privata gestita dalla stessa cooperativa di servizio, del primo percorso. Il mio assistito insiste che venga fissato il programma con tempi, modalità ed obiettivi. Le responsabili si rifiutano e avvertono che loro si sentono e informano il magistrato, ma che non sono tenute a verbalizzare alcunché di quanto avviene.

Il padre del minore, costretto dalle circostanze, concorda la serie di incontri dal 6 maggio 2013 fino al 27 giugno, riservando a questa data di fare il punto della situazione.

Il bambino si presenta felice agli incontri saltando addosso al padre, appena lo vede e giocando con lui come normalmente faceva. Durante l'ora stabilita manifesta le sue idee e chiede al padre di non volerlo incontrare in quel luogo, ma che vuole stare con lui e il fratello come prima, libero di giocare all'aperto e sulla spiaggia.

Appena scocca l'ora, il bambino si nasconde dietro al padre, pregando l'educatore di turno di negarlo alla madre.

L'evento si ripete ad ogni incontro fino a quando dopo qualche settimana il bambino piangendo chiede al padre di riferire al giudice che non vuole fare quegli incontri, ma che vuole stare con lui e il fratellino come prima. Il padre lo tranquillizza e rassicura che gli incontri non li farà più e che la sua volontà sarà rispettata e comunicata al Giudice. .

All'incontro del 27 giugno con tutte le parti presenti dei Servizi sociali il padre del minore riferisce della volontà del figlio, dichiara di interrompere gli incontri e invita Servizi e Magistratura a rilasciargli un certificato da cui risulti che quel percorso non è di pregiudizio al figlio.

A tal proposito, poiché ciò era accaduto anche nella fase davanti al Tribunale chiede di sapere se il Collegio della Corte di Appello si fosse munito del predetto certificato prima di disporre lo stesso percorso, interrotto dal primo giudice.

Dal 27 giugno 2013 nessuno risponde e da quella data il padre non vede il figlio, lo sente quasi quotidianamente e non sa più cosa rispondere alle tante sue richieste.

Il 3 di febbraio 2014 è stata presentata al Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma apposita istanza per l'ascolto del minore, completa di tutto ciò che è accaduto, dei chiarissimi resoconti degli incontri verbalizzati dagli educatori di turno.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma tiene ferma una richiesta espressa e non si sa per quanto tempo ancora,impegnando un Servizio pubblico come una cosa privata. La giustizia è un valore assoluto di cui ogni magistrato deve rendere pubblico conto, giustificando tempi e termini.

Il 7 di gennaio di quest'anno la madre del bambino senza il consenso del padre, si è trasferita a Milano, sottraendolo ad una disposizione rimasta sospesa a Roma.

Non è dovere funzionale del P.M e del T.M attivare iniziative per accertare se sono stati commessi reati col concorso di chi aveva il caso in carico ?

Carenze, abusi, omissioni e gravi inadempienze hanno consentito di sottrarre illecitamente il bambino al padre, impedendogli dolosamente di attendere alle cure filiali.

Ma c'è di più. Il provvedimento della Corte di Appello, emesso in modo vago e generico è stato inviato ai Servizi del Comune per l'applicazione, senza richiami normativi, senza la specificazione del tipo di protocollo, delle modalità, tempi e obiettivi e senza l'indicazione dell'Autorità incaricata del controllo e del referto finale.

Per gli studiosi di statistiche evidenziamo.

Il collegio del Tribunale per i minorenni che ha emesso il provvedimento del 12 luglio 2012 era presieduto da un giudice di genere maschile, il il P.M contrario di genere femminile.

Il collegio della Corte di Appello del provvedimento del 4 marzo 2013 era presieduto da un Giudice di genere femminile, il P.M, favorevole al rigetto del reclamo, di genere maschile.

Tutti i responsabili dell'ASL e dei Servizi del Comune erano e sono di genere femminile. Il Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma davanti a cui pende da 10 mesi l'istanza per l'ascolto del minore, è di genere femminile.

La responsabilità è un principio che non si può insegnare, essa fa parte della cultura dell'uomo che si manifesta con tanta più forza quanto più è distaccata dagli umori e dalle sensazioni personali.

Chi pagherà ? Nessuno, solo ed esclusivamente : il minore.

link: www.genitoriseparati.it/a/index.php?option=com_content&view=article&id=311:attualita&catid=49:comuicati-stampa&Itemid=93

venerdì 7 novembre 2014

I Minori Invisibili nella tutela delle istituzioni


Il convegno “I minori invisibili nella tutela delle istituzioni”, tenuto a Perugia sabato 25 ottobre, ha evidenziato la strada che le istituzioni - leggasi Tribunali e Servizi sociali – ancora debbano percorrere per adeguarsi nei fatti ai dettami dellaDichiarazione dei Diritti del Fanciullo, da tutti invocata e quasi sempre disattesa, di cui il 20 novembre ricorre il 55° anniversario della sua approvazione.
I minori restano “invisibili” perché le istituzioni e la società in genere non vogliono metterli al centro delle loro scelte. Le logiche degli adulti prevalgono sempre su quelle dei minori, inascoltati e mai considerati come persone con gli stessi diritti di tutti, cioè essere liberi e rispettati nelle loro esigenze ed aspirazioni.

L’assessore alle politiche sociali, alla Famiglia e alle Pari Opportunità, Edi Cecchi, nel portare il saluto del Comune di Perugia - che aveva dato il proprio patrocinio al convegno - ha subito sottolineato la necessità di dare la stessa attenzione sia alle madri separate che ai padri, rivendendo l’operatività delle Pari Opportunità che troppo spesso si identificano con le pari opportunità di genere, trascurando le reali difficoltà degli uomini separati. La politica della nuova giunta comunale metterà in campo una serie di iniziative per affrontare le problematiche legate alla separazione e cercherà di creare un collegamento con le associazioni che operano nel territorio e che ben conoscono il vissuto dei separati.

Il Presidente dell’Ags, prof. Valentini ha invitato i Tribunali e le istituzioni sociali ad andare oltre la retorica al fine di dare risposte concrete, elementari talvolta, alle problematiche che coinvolgono i figli dei separati.



Lo psicologo-psicoterapeuta dott. Ezio Ciancibello si è soffermato sul funzionamento dei Tribunali e dei Servizi sociali sottolineando la bigenitorialità che non c’è. Ha messo in evidenza, partendo da esempi concreti, la difficoltà a gestire l’aggressività e distruttività tipica della maggior parte delle separazioni con una ricaduta devastante sui genitori e sui loro rapporti con i figli perché sovente è alimentata anche da pregiudizi delle istituzioni che considerano la madre più idonea del padre a gestire i figli. Da qui la necessità che i giudici abbiano maggior capacità valutative delle singole situazioni familiari, che prendano decisioni chiare ed eque senza delegare i servizi sociali che quasi sempre peccano di scarsa trasparenza. Si è soffermato, in specifico, sul fenomeno dei “figli adultizzati”, sull’affido condiviso alternato e sull’alienazione genitoriale, assai diffusa e quasi mai riconosciuta da chi dovrebbe tutelare i minori nelle separazioni conflittuali.



L’avv. Fabio Antonioli ha analizzato l’applicazione dell’affido condiviso nei Tribunali, oggi sottolineando come siano andate deluse le aspettative dell’affido condiviso poiché non viene garantito il principio del diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi con gestione paritetica della potestà genitoriale.

Il relatore ha sottolineato la necessità di specifica professionalità da parte del variegato mondo dei servizi sociali che tratta i minori ed ha chiesto che il loro operato sia continuamente monitorato da esperti terzi e che i tribunali, al fine di prevenire disparità di trattamento da caso a caso e da genitore a genitore, operino in base ad un Protocollo d’intesa che coinvolga tribunale, enti che gestiscono i servizi sociali, legali e genitori, condiviso anche dalle associazioni che operano da anni in questo spaccato della società italiana. Nel suo intervento ha ribadito come la legge sul condiviso venga disattesa con molta facilità o venga interpretata solo in funzione della madre.

Il tema de Il protocollo d’intesa a tutela dei minori nelle separazioni è stato magistralmente trattato dall’avv. Gerardo Spira che da anni lotta affinché i tribunali e le regioni, essendo le regioni responsabili dei servizi sociali, si dotino di un protocollo che assicuri trasparenza a tutti i livelli e costituisca una garanzia per ambedue i genitori separati e per i loro figli. Tale protocollo – ha sottolineato il relatore – si rende indispensabile a livello nazionale – pena il caos - visto che saranno delegati i legali e gli ufficiali comunali a trattare le separazioni e i divorzi anche con figli.

Il dott. Maurizio Quilici, giornalista, saggista e presidente dell’ISP (Istituto Studi sulla Paternità) ha presieduto i lavori del convegno ed ha analizzato il tema del La paternità certa: un diritto per tutti. Partendo da alcune considerazioni sul potere paterno nei secoli, si è soffermato sul ruolo del padre nella società attuale, spesso emarginato dai figli con la separazione, dove la sua responsabilità genitoriale ha sì una valenza etica, ma spesso viene vanificata da logiche di opportunità sociale. Il diritto ad esercitare la propria paternità è un diritto inalienabile come resta inalienabile il diritto ad avere la certezza della paternità biologica, ora resa impossibile dopo i cinque anni di età del minore. Il relatore conosce bene le problematiche del “padre ombra” poiché da oltre venticinque anni segue il ruolo del padre nelle separazioni ed ha pubblicato un monumentale volume sulla storia della paternità dall’antichità ad oggi.

Gli atti del convegno, arricchiti con altri contributi, verranno pubblicati nei prossimi mesi.

Link: http://www.genitoriseparati.it/a/index.php?option=com_content&view=article&id=310:convegno&catid=40:eventi&Itemid=72

giovedì 23 ottobre 2014

Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia Autorità garante per l'infanzia e l’adolescenza e Bambini senza sbarre ONLUS

Le battaglie non sono mai inutili; questo protocollo del marzo 2014 ne è la prova. Altri passi avanti all'orizzonte.  

klikka: www.ristretti.it/commenti/2014/marzo/pdf8/figli_detenuti.pdf