mercoledì 18 febbraio 2015

Un collegio del tribunale di Milano cancella, con un colpo di spugna, tutta la cultura antipaterna

avv. Gerardo Spira

Milano-14 gennaio 2015, Presidente dell'Arciprete, relatore Giuseppe Buffone decreta: il padre deve occuparsi della figlia, anche se in tenera età. La decisione finalmente punta il dito sulla legge dichiarata e voluta "uguale per tutti". Il Tribunale ha stabilito che "solo esercitando il ruolo genitoriale un genitore matura ed affina la propria competenza genitoriale". La decisione è senza dubbio rivoluzionaria perchè frantuma un periodo di acquisite decisioni contro la figura del padre, cultura di genere e residuata di studi razzisti. E' riaffermata la validità della legge n.54/2006 sull'affidamento condiviso e finalmente la Giustizia ha ristabilito il principio che entrambi i genitori devono prestare cure ed impegni nella prospettiva che vede entrambi attori del progetto di vita e del futuro del figlio.E' altresì sfaldata la teoria che nella prima tenera età il padre non avesse le caratteristiche genitoriali per partecipare al processo di crescita del figlio. Hanno, fino al 14 gennaio, tutti preso un colossale granchio: giurisperiti, operatori, studiosi a vario titolo e quanti si sono affannati nell'arena delle contese per sostenere l'una o l'altra tesi, a giustificazione delle esclusive qualità, soprattutto della donna, nell'età del minore da uno a tre o quattro anni. La decisione è ancora più crudele, per gli assertori di queste teorie, sostenute nell'ambito di coppie unite in matrimonio. Il caso di Milano, infatti, riguarda una coppia di fatto, per cui la decisione assume un valore ancora più pregiato. Nell'ambito del procedimento per l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori da matrimonio il Tribunale di Milano col decreto del 14 gennaio stabilisce che " genitore non si nasce ma si diventa" Il principio è semplice e non ha bisogno di astruse o contorte teorie. Il falegname, il meccanico, l'avvocato, il magistrato imparano il mestiere o la professione esercitandola. Vi è poi chi lo fa con diligenza e con impegno e chi invece con negligenza, imperizia o imprudenza. Il ruolo di genitore ha qualcosa più del mestiere, l'impegno e le cure di un figlio che è parte di se stesso e il prolungamento della propria vita. Escludere un genitore dalla vita di crescita di un figlio, vuol dire impedirgli di assumere la responsabilità disposta dalla legge e additarlo alla società come un soggetto pregiudicato negli affetti e nei rapporti. La decisione del Tribunale di Milano ricompone elementi ed aspetti fondamentali per la crescita dell'uomo: il valore dei diritti all'uguaglianza nella condizione genitoriale i tempi di permanenza con entrambi i genitori e quelli di frequentazione. Impedendo ad un genitore di svolgere il ruolo assegnato dalla legge, questi non apprenderà mai lo stato adeguato alle sue competenze, con la conseguenza di pregiudicare i futuri rapporti col figlio e causare conseguenze irreparabili nella sua vita futura. In punto di diritto il Tribunale di Milano ha infatti riconosciuto ed imposto il principio "Il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusione fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra genitori". Il decreto del tribunale di Milano, valorizzando la riforma sulla filiazione, ha scardinato tutte le consolidate interpretazioni fondate su principi di disuguaglianza, di evidente parzialità e di assenza del contraddittorio nel cosiddetto processo della volontaria giurisdizione. Il tribunale di Milano risolve anche la dibattuta questione relativa all'applicazione analogica dell'art.336,3 comma c.p.c., che consente al giudice di provvedere, d'ufficio, in via di urgenza nell'interesse del minore. Le garanzie dei provvedimenti provvisori trovano fondamento nella Carta costituzionale (art 24 secondo comma) e nella sentenza della Corte di giustizia europea del 19 giugno 1990. Secondo il Tribunale di Milano dunque i provvedimenti provvisori costituiscono la fonte insopprimibile per assicurare una vita tutelata e dignitosa dei bisogni e degli interessi del minore. Aperto il solco, è necessario che la cultura del diritto di famiglia si dispieghi verso il mondo aperto dei diritti e dei sentimenti del minore, senza privarlo di nessuno dei genitori e soprattutto del padre, punto di riferimento nella società di relazioni. Telemaco dopo oltre due millenni ancora va alla ricerca del padre, per ristabilire l'autorità nel domicilio violato e riaffermare la sua dignità di figlio. 

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
DECRETO 14 GENNAIO 2015
(PRES. DELL'ARCIPRETE, REL. BUFFONE)
link (vai infondo alla pagina): http://www.altalex.com/index.php?idnot=70256


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